(massima n. 1)
Al fine di verificare se l'uso di un nome altrui, in occasione dell'adozione di un marchio, possa ritenersi — o meno — indebito, deve farsi riferimento esclusivamente alla disciplina specifica dettata dalla legge sui marchi (art. 21, R.D. 21 giugno 1942, n. 929, il quale, nel testo antecedente alle modifiche di cui al D.L.vo n. 480 del 1992, contempla il solo limite che l'uso non comporti la lesione della fama, del credito e del decoro delle persone fisiche), e non a quella desumibile dalla disciplina codicistica del diritto al nome (art. 7 c.c.).