(massima n. 1)
Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione. Pertanto, il provvedimento col quale detto giudice - ritenendo che la prospettata eccezione di incompetenza sia inidonea a definire il giudizio - assegni alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., non integra una decisione sulla competenza, avendo soltanto il valore di una giustificazione della scelta del giudice di risolvere la questione di competenza unitamente al merito; ne consegue che avverso tale provvedimento non è esperibile il regolamento di competenza, né può profilarsi, al riguardo, alcun dubbio di legittimità costituzionale, posto che il sistema delineato dall'art. 187 cod. proc. civ. è in armonia con il criterio della celerità del giudizio e con la necessità di evitare inutili stasi nello svolgimento del processo. (Dichiara inammissibile il regolamento di competenza, Trib. Avellino, 12/08/2009).