(massima n. 1)
La relazione della causa che, nei giudizi innanzi ad organi collegiali, deve precedere la discussione delle parti sia nel rito ordinario (art. 275 cod. proc. civ.) che in quello del lavoro (art. 437 cod. proc. civ.) non č prescritta a pena di nullitā e la sua omissione non inficia, quindi, la validitā della successiva sentenza, non essendo tale sanzione contemplata da alcuna specifica norma nč derivando la stessa dai principi fondamentali che regolano il processo civile. (Rigetta, App. Roma, 02/11/2006).