(massima n. 1)
Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza di fallimento ricorre un rapporto di continenza, che impone la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c.; tuttavia l'omessa riunione non determina alcuna nullitą, né impedisce la dichiarazione di fallimento, quando il tribunale abbia gią disposto la revoca dell'ammissione alla procedura concordataria, purchč il debitore abbia avuto formale conoscenza dell'iniziativa per la sua dichiarazione di fallimento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/05/2015).