(massima n. 1)
La contemporanea pendenza, davanti al medesimo giudice, da intendersi come ufficio giudiziario, di pił procedimenti relativi alla stessa causa non é riconducibile all'ambito di disciplina dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., che postula la pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, ma dą luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 273 cod. proc. civ. (Regola competenza).