(massima n. 1)
I ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza di merito resa in grado di appello e contro quella pronunciata nel successivo giudizio di revocazione possono essere riuniti, in quanto le due sentenze, integrandosi reciprocamente, definiscono inscindibilmente un unico giudizio e, quindi, in sede di legittimitą, possono essere oggetto di esame contestuale e di un'unica decisione. Qualora si provveda a tale riunione, le questioni attinenti alla revocazione assumono carattere pregiudiziale, sicché il ricorso avverso la sentenza del relativo giudizio va esaminato per primo. (Rigetta, App. Ancona, 16 Dicembre 2002).