(massima n. 1)
È ammissibile nel giudizio di cassazione la riunione di procedimenti relativi a cause connesse pendenti davanti allo stesso giudice, atteso che il principio posto dall'art 273 cod. proc. civ. ha carattere generale e può valere anche in sede di legittimità, giacchè risponde alle stesse esigenze di ordine processuale - evitare il pericolo di contraddittorietà e, in ogni modo, di duplicità di giudicati - in base alle quali , salvi i limiti del giudicato già formatosi, la litispendenza può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo. (Rigetta, Trib. Roma, 27 marzo 2003).