(massima n. 1)
La pendenza del procedimento esecutivo non preclude nč rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dā inizio e, in funzione di questo, il compimento degli atti prodromici necessari, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti agli eventuali vizi dei precedenti atti, ma determina solo la necessitā della riunione dei distinti procedimenti, in tal modo instaurati innanzi al medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ.. (Rigetta, App. Milano, 7 Gennaio 2003).