(massima n. 1)
In tema di prova, non può essere invocata la lesione dell'art. 6, primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo al fine di censurare la valutazione sulla ammissibilità di mezzi di prova concretamente effettuata dal giudice nazionale in applicazione del regime processuale interno, spettando esclusivamente a quest'ultimo valutare gli elementi di prova già acquisiti e la rilevanza di quelli di cui una parte chiede la ammissione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 6 CEDU al fine di censurare la sentenza del giudice del merito in ordine alla ritenuta superfluità della prova testi, peraltro congruamente motivata, sul rilievo che l'istruttoria avesse già consentito di raccogliere tutti gli elementi necessari alla decisione). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2014).