(massima n. 1)
La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale č inammissibile qualora con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del merito, quale č quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisivitā del mezzo istruttorio richiesto e la tempestivitā e ritualitā della relativa istanza di ammissione. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/01/2016).