(massima n. 1)
In tema di notificazione dell'istanza di fallimento, l'individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese, presso la quale, ai sensi dell'art. 15 l.fall., deve essere tentata la notificazione che non può essere eseguita presso l'indirizzo PEC del debitore, costituisce un'attività propria dell'agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta della parte istante, compresa tra le circostanze di fatto, riportate nella relata di notifica, munite di fede privilegiata; pertanto, ove la parte alleghi che, contrariamente a quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, la notificazione sia stata tentata in un luogo diverso, è necessario che proponga querela di falso. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 23/02/2017).