(massima n. 1)
In tema di contenzioso tributario, la querela di falso č (rilevante e) proponibile nel giudizio di cassazione soltanto nei casi in cui concerna documenti attinenti al relativo procedimento, e non anche quando riguardi quelli che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, l'eventuale falsitā dei quali, ove definitivamente accertata, potrā essere fatta eventualmente valere, nelle forme e nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale generale e tributario, come motivo di revocazione della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 395 n. 2 c.p.c.. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/05/2014).