(massima n. 1)
Il principio di nullitą degli atti processuali compiuti, prima della integrazione del contraddittorio, nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, opera anche riguardo all'espletamento di una consulenza tecnica, con la conseguenza che, qualora il suddetto litisconsorte eccepisca, nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., un pregiudizio del proprio diritto di difesa, compete al giudice del merito porvi rimedio tramite la rinnovazione della consulenza medesima, non potendo, in difetto, decidere nei confronti del pretermesso sulla base di quella svolta prima della sua costituzione in giudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2013).