(massima n. 1)
In tema di azione diretta alla cessazione delle immissioni, i fatti sopravvenuti nel corso del processo, incidendo sul livello di tollerabilitą delle stesse e quindi su una condizione dell'azione, devono essere presi in considerazione dal giudice al momento della decisione e, qualora la consulenza tecnica di ufficio espletata non ne abbia tenuto conto, il giudice, a fronte di specifiche e circostanziate critiche mosse alla stessa, deve disporre una nuova consulenza, anche al fine di valutare l'idoneitą dell'adozione di misure meno afflittive di quelle interdittive gią disposte. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, pur avendo disposto un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, aveva omesso di prendere in considerazione la cessazione di una parte delle attivitą produttive generatrici di immissioni rumorose, anche alla luce dei lavori eseguiti per la loro eliminazione o riduzione). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 03/06/2013).