(massima n. 1)
In tema di consulenza tecnica d'ufficio in materia di proprietą industriale, l'art. 121, comma 5, del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietą industriale) consente al consulente tecnico d'ufficio di ricevere nuovi documenti ancora non prodotti in causa per favorire l'efficienza delle operazioni peritali, anche in deroga alla disciplina generale dettata per il deposito dei documenti sia in primo grado che in appello. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che aveva ammesso la produzione di nuovi documenti nel corso di una consulenza tecnica disposta dal medesimo giudice). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/08/2013).