(massima n. 1)
Il giudice può rimettere la causa in decisione, quando non ritenga necessaria l'assunzione di mezzi di prova (art. 187, primo comma, cod. proc. civ.), non soltanto alla prima udienza di trattazione (art. 183 cod. proc. civ.), ma anche, come risulta dall'articolo 80-bis disp. att. cod. proc. civ., all'udienza di prima comparizione di cui all'art. 180 cod. proc. civ. - nella formulazione precedente le modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005, n. 80 -, non configurandosi in tal caso una lesione del diritto di difesa, soprattutto se la parte convenuta (come nella specie) abbia rinunciato ad avvalersi del termine di cui al secondo comma del medesimo art. 180 cod. proc. civ.. (Rigetta, Trib. Castrovillari, 23/02/2005).