(massima n. 1)
I procedimenti di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio sono contenziosi anche nella fase iniziale e conseguentemente l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, avente il solo scopo di dare corso al tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo, di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti e fissare l'udienza dinanzi al giudice nominato per il prosieguo del giudizio, non č assimilabile all'udienza prevista dall'art. 180 c.p.c. Ne consegue che, riguardo ai termini per la costituzione del coniuge convenuto e a quelli di decadenza dello stesso per la formulazione delle domande riconvenzionali, quale udienza di prima comparizione, rilevante ai sensi dell'art. 180 c.p.c. e degli artt. 166, 167 c.p.c., deve intendersi esclusivamente quella che si svolge avanti al giudice nominato all'esito della fase presidenziale, fermo restando la ritualitā della domanda riconvenzionale relativa all'assegno divorzile giā proposta con la comparsa di risposta dinanzi al Presidente del tribunale.