(massima n. 1)
In tema di udienza di prima comparizione, la mancata concessione da parte del giudice dei termini di cui agli articoli 180, 183 e 184 cod. proc. civ. (secondo la formulazione successiva alle norme modificative del d.l. 18 ottobre 1995 n.432 conv. nella legge 20 dicembre 1995 n.534, e prima delle modifiche apportate dalla legge 14 maggio 2005 n.80, oltre che dalla legge 28 dicembre 2005 n.263), non comporta né la nullità della sentenza di primo grado né la regressione della causa ai sensi dell'articolo 354 cod. proc. civ., stante la tassatività delle ipotesi da quest'ultimo previste che non ricomprendono quella della asserita violazione delle suddette disposizioni del codice di procedura civile. Ne consegue che, essendo le norme che regolano la sequenza delle udienze di cui agli articoli 180 e 183 cod. proc. civ. poste a tutela del diritto di difesa delle parti ed avendo natura inderogabile, qualora il giudice di appello ravvisi un vizio del procedimento consistente nella mancata assegnazione al convenuto del termine di cui all'articolo 180 cod. proc. civ., è tenuto soltanto a rimettere in termini le parti per l'esercizio delle attività deduttive ed istruttorie non potute esercitare in primo grado. (Rigetta, App. Torino, 20 Dicembre 2002).