(massima n. 1)
In tema di separazione tra coniugi, alla natura fin dall'origine contenziosa del procedimento non si accompagna la configurabilitą dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi in termini corrispondenti (nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione) a quelli dell'udienza prevista dall'art. 180 cod. proc. civ.: sicchč, a tutti i fini che concernono i termini per la costituzione del coniuge convenuto e la decadenza dello stesso dalla formulazione delle domande riconvenzionali, deve intendersi quale udienza di prima comparizione, rilevante ai sensi dell'art. 180 cod. proc. civ. e degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., esclusivamente quella innanzi al giudice istruttore nominato all'esito della fase presidenziale.