(massima n. 1)
Le norme mediante le quali la legge 20 dicembre 1995, n. 534 (di conversione del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432) ha regolato la sequenza delle udienze di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c. sono poste a tutela del diritto di difesa delle parti ed hanno natura tendenzialmente inderogabile, onde, all'esito della udienza di prima comparizione, il giudice deve, d'ufficio, fissare l'udienza di trattazione e assegnare al convenuto, senza necessitą di una sua istanza, il termine perentorio (non inferiore a venti giorni prima di tale udienza) per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (tra cui rientra, "ex" art. 2938 c.c., quella di prescrizione), salvo contrario accordo delle parti o espressa rinuncia al detto termine ad opera del medesimo convenuto. Peraltro, il vizio del procedimento consistente nella mancata assegnazione a quest'ultimo dell'indicato termine, di cui al secondo comma dell'art. 180 c.p.c., risulta sanato in ragione del fatto che tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione siano intercorsi almeno i venti giorni richiesti dalla legge, cosģ da restare escluso che le suindicate eccezioni possano essere sollevate nella prima udienza di trattazione o, addirittura, in una udienza a questa successiva, dovendo esse invece essere proposte, al pił tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione, "ex" art. 180 c.p.c., e quella di trattazione, "ex" art. 183 c.p.c..