(massima n. 1)
Le norme con le quali la legge 20 dicembre 1995, n. 534 ha regolato la sequenza delle udienze di cui agli articoli 180 e 183 cod. proc. civ. sono poste a tutela del diritto di difesa delle parti e hanno natura tendenzialmente inderogabile; tuttavia le parti possono rinunziare ad avvalersi del rinvio dall'udienza di prima comparizione a quella di trattazione senza che il giudice sia tenuto, comunque, a fissare l'udienza ex art. 183 cod. proc. civ., atteso che lo sdoppiamento non č riconducibile a ragioni di ordine pubblico del procedimento. Peraltro qualora il giudice d'appello ravvisi il vizio del procedimento consistente nell'omessa assegnazione al convenuto del termine di cui all'art. 180 cod. proc. civ., non vertendosi in una delle ipotesi previste dall'art. 354 cod. proc. civ., il giudice medesimo č tenuto soltanto a rimettere in termini le parti per l'esercizio delle attivitā deduttive e istruttorie non potute esercitare in primo grado. (Nella specie la Suprema Corte ha respinto la relativa doglianza rilevando: a) che era stato l'attore, ricorrente per cassazione, in sede di udienza di prima comparizione a sollecitare l'immediata decisione della causa sul presupposto che la domanda fosse documentalmente provata, rinunziando in tal modo ad avvalersi della possibilitā di rinviare la causa per eventuali richieste istruttorie; b) che in sede di gravame non aveva proposto alcuna istanza di rimessione in termini nč dedotto alcuna prova).