(massima n. 1)
Tra le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio, suscettive di essere dedotte dal convenuto con la memoria di cui all'art. 180, comma 2, c.p.c., non può essere ricompresa l'eccezione di incompetenza per territorio nei casi diversi da quelli indicati nell'art. 28 c.p.c., posto che tale eccezione, in ragione della espressa e specifica previsione dettata dall'art. 38, comma 2, c.p.c., deve essere formulata, a pena di decadenza, nella comparsa di riposta nel rispetto dei termini previsti per il deposito di tale atto dall'art. 166 dello stesso codice.