(massima n. 1)
La contraddittorietą fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attivitą o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2015).