(massima n. 1)
L'ordinanza con cui il giudice, omettendo la previa rimessione della causa in decisione e l'invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito, disattenda la formulata eccezione di continenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza - peraltro inutilizzabile avverso provvedimenti che deneghino l'invocata sospensione del giudizio - salvo che quel giudice, così pronunciando, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria decisione ad ivi risolvere definitivamente la suddetta questione. (Regola competenza).