(massima n. 1)
In tema di fallimento, poiché, ai sensi dell'art. 5 legge fall., lo stato d'insolvenza non presuppone il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l'esecutività del titolo, per poter chiedere il fallimento è sufficiente un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 186 bis cod. proc. civ., la quale costituisce valido titolo esecutivo per la somma per la quale è emessa, conserva la sua efficacia in caso di estinzione del giudizio e definisce direttamente una parte del merito. (Rigetta, App. Torino, 28/09/2007).