(massima n. 1)
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012, in deroga al combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente, considerato che non ricorre qui la "ratio" della regola generale della necessitā della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare č un professionista il quale č in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione, dovendosi, peraltro, eseguire la notificazione alla parte presso l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, le volte in cui il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato. (Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 07/10/2019).