(massima n. 1)
Nelle sedi giudiziarie in cui č divenuto operativo il regime introdotto dall'art. 51 del d.l. n. 112 del 2008 - abilitativo dell'esecuzione telematica delle notificazioni e comunicazioni - grazie all'adozione dei correlati decreti attuativi, l'utilizzo della PEC non č soggetto ad alcun limite, seppure il difensore abbia indicato in ricorso che il proprio indirizzo di posta certificata debba valere al solo fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria, giacchč una simile indicazione restrittiva non trova alcuna ragione d'essere in un sistema proiettato verso la dematerializzazione degli atti e la informatizzazione del processo civile nella sua intera articolazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/06/2016).