(massima n. 1)
Nell'azione di disconoscimento della paternitā, il mantenimento da parte del figlio disconosciuto del cognome paterno č espressione di un diritto potestativo e personalissimo che deve tradursi in una espressa domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale, anche in via riconvenzionale ed eventualmente subordinata all'accoglimento di quella principale, non potendosi ritenere ricompresa nella generica opposizione all'azione di disconoscimento proposta nei suoi confronti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la perdita del cognome paterno del figlio disconosciuto, nonostante il padre che aveva intrapreso l'azione di disconoscimento, avesse manifestato la volontā di non opporsi al mantenimento del suo cognome). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/01/2018).