(massima n. 1)
L'esistenza e la conoscenza da parte di chi agisce in giudizio della procura generale consente di notificare legittimamente la citazione alla persona del rappresentante in essa indicato, purchč ritualmente prodotta in atti, producendosi cosģ l'effetto di porre il procuratore nella medesima posizione del mandante e di costituirlo quale "alter ego" dello stesso, in modo che i terzi possano indifferentemente trattare con l'uno o con l'altro. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/01/2016).