(massima n. 1)
L'omessa indicazione di uno o pił elementi attinenti alla "vocatio in ius" cagiona, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la nullitą dell'atto di citazione, vizio sanato, con efficacia retroattiva, dalla proposizione dell'appello. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto vizi della "vocatio in ius" comportanti la nullitą della citazione l'omessa indicazione dell'ufficio giudiziario, del giorno dell'udienza di comparizione e dell'invito a costituirsi nel termine e nelle forme indicate, con avvertimento delle decadenze previste in caso di mancata costituzione, mentre ha considerato priva di conseguenze invalidanti la mancata menzione delle conclusioni e dei mezzi di prova, in quanto requisiti di contenuto dell'atto di citazione aventi funzione meramente preparatoria dell'udienza). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/09/2017).