(massima n. 1)
In tema di protezione internazionale, il giudice è tenuto, in assolvimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e dall'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, a compiere tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l'effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, nonché ad indicare, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento, ben potendo il giudice medesimo trarre - non rivestendo l'elencazione delle fonti contenuta nell'art. 8 citato carattere esclusivo - da concorrenti canali di informazione, anche via web, le informazioni sulla situazione del Paese estero, le quali, per la capillarità della loro diffusione e la facile accessibilità da parte dei consociati, vanno considerate alla stregua del fatto notorio. (Nella specie, il giudice di merito aveva rigettato la domanda di protezione - fondata sulla violenza domestica subita da un soggetto che, rimasto orfano, aveva affermato di essere oggetto di persecuzione ad opera di familiari per motivi ereditari - sul mero rilievo che il Paese di origine, il Senegal, risultava in una situazione di buona stabilità e tolleranza religiosa secondo le fonti ufficiali, senza essere oggetto di specifiche direttive da parte dell'UNHCR; la S.C., nel cassare la sentenza, ha evidenziato che il predetto giudice avrebbe dovuto esercitare i propri poteri-doveri d'indagine officiosi e di acquisizione di informazioni aggiornate specificamente sulle violenze domestiche e sulla diffusione o meno di condizioni di schiavitù connesse alla situazione illustrata dal richiedente). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2019).