(massima n. 1)
L'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso avverso le sentenze emesse del giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria e pubblicate a partire dal 3 marzo 2006 è rappresentato dall'appello a motivi limitati, ex art. 339, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, e ciò anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza e al difetto di motivazione, essendo le stesse ricorribili per cassazione solo in caso di accordo tra le parti per omettere l'appello, ex art. 360, comma 2, c.p.c. ovvero di pronuncia secondo equità su concorde richiesta delle parti medesime, ex art. 114 c.p.c.. (Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE ROMA, 14/10/2015).