(massima n. 1)
Il rilievo d'ufficio di una nullitā sostanziale č ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito.(Nella specie, la S.C. ha escluso che, in tema di pubblico impiego privatizzato, potesse essere rilevata d'ufficio la nullitā del licenziamento disciplinare, intimato da organo incompetente ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, tardivamente eccepita, non risultando acquisite le circostanze di fatto relative all'organizzazione interna dell'ente ed alle modalitā con cui era stato adempiuto l'obbligo di previa individuazione dell'UPD). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/07/2019).