(massima n. 1)
Nell'azione risarcitoria esperita nei confronti del proprietario di un'unitą condominiale (nella specie, per danni conseguenti a perdite idriche provenienti da tubazioni), la successiva deduzione della qualitą di condomino del convenuto costituisce una modificazione della domanda ammissibile ai sensi e nei limiti dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e non incorre nel divieto di formulazione di nuove domande, in quanto l'elemento identificativo soggettivo delle "personae" č immutato e la domanda modificata, relativa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, non modifica le potenzialitą difensive della controparte ed č connessa a quella originaria in termini di "alternativitą". (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/12/2016).