(massima n. 1)
Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa promossa nei suoi confronti dall'assicurato, non possono essere poste a carico di quest'ultimo, se beneficiario dell'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., operando tale disposizione rispetto alle spese del giudizio sostenute da tutte le parti processuali, e non del solo convenuto, in ragione delle finalitą della norma, diretta a non scoraggiare la proposizione di domande giudiziali attinenti alla materia della previdenza/assistenza. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/01/2018).