(massima n. 1)
Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilitą delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia presentato domande verso il chiamato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2014).