(massima n. 1)
Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall'attore, sono legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia o di manleva sia stata giudicata infondata. (Nella fattispecie, la Corte ha chiarito che la domanda di manleva, spiegata dal convenuto con la chiamata in causa di un terzo, non necessariamente deve essere valutata "manifestamente infondata" o "palesemente arbitraria" ai fini della condanna del chiamante al rimborso delle spese processuali sostenute dal chiamato). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/11/2011).