(massima n. 1)
L'intervento di cui all'art 105 c.p.c. concerne non la causa, ma il processo ed č tale che il terzo, una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti di queste ultime. Ne consegue che, qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o pure lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non esclusivamente le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, benché in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice č legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, riformando quella di primo grado, aveva ritenuto responsabile di un sinistro provocato da buche presenti su una strada, causate da alcuni lavori in corso, il Comune committente di tali lavori e non la societā che li aveva eseguiti, su incarico dell'originaria appaltatrice, in mancanza di una espressa estensione della domanda attrice a detta societā, la quale era intervenuta nel giudizio di prime cure ai sensi dell'art. 105 c.p.c., assumendo di essere la sola responsabile della custodia del cantiere). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/07/2018).