(massima n. 1)
Il reclamo proponibile, ai sensi dell'art. 28, comma 12, della l. n. 242 del 2012, avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine degli avvocati si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all'albo, ed a carattere neutro - siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore dell'istante - prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l'interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico-rappresentativo dei Consigli degli Ordini degli avvocati. Ne consegue, da un lato, l'ammissibilitą di una proposizione della domanda in forma collettiva, da parte di pił avvocati con un unico atto e, dall'altro, la non configurabilitą di un conflitto di interessi tra i reclamanti medesimi, risultando irrilevanti le ragioni soggettive sottese all'azione. (Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 13/02/2020).