(massima n. 1)
Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili, l'istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene sono da considerare fra loro antitetiche; ne consegue che, ove la parte che in precedenza abbia avanzato tale istanza, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia formulato domanda di vendita, il giudice non può procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva, dovendosi presumere abbandonata la precedente istanza; né può assumere rilievo un'eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di comparsa conclusionale, attesa la limitata funzione di quest'ultima, volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato, per ultrapetizione, l'impugnata sentenza che aveva attribuito ai ricorrenti un cespite oggetto di divisione alla cui assegnazione avevano poi rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni, invocandone la vendita all'asta). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/07/2013).