(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la domanda di risarcimento danni da responsabilitā aggravata, ex art. 96 c.p.c., non ha natura autonoma, ma meramente accessoria alla domanda di opposizione. Ne consegue che, ove l'appello avverso la sentenza di primo grado abbia ad oggetto unicamente la domanda dell'opponente di accertamento della responsabilitā dell'opposta a tale titolo, l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini prevista, per la natura della causa, per l'opposizione esecutiva, č applicabile anche alla domanda accessoria, stante la prevalenza del regime previsto per la causa principale, in conseguenza del rapporto di accessorietā necessaria intercorrente tra le due domande. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2017).