(massima n. 1)
Nel procedimento d'equa riparazione, disciplinato dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale non completa il "petitum" sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 31/01/2020).