(massima n. 1)
Il provvedimento di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive ha funzione meramente ordinatoria, avendo rilievo esclusivamente nell'ambito del rapporto endoprocessuale tra le parti, ed ha contenuto di puro merito, sicché della relativa contestazione non può farsi questione dinanzi al giudice di legittimità. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/08/2015).