(massima n. 1)
La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi, a maggior ragione, nella copia notificata), costituisce mera irregolaritā, che non comporta la nullitā della procura "ad litem", perchč tale nullitā non č comminata dalla legge, né detta formalitā incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/07/2014).