(massima n. 1)
Il praticante avvocato non č legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 che, all'art. 41, comma 12, ne ammette l'attivitā difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilitā del "dominus" avvocato. (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CASSINO, 14/11/2017).