(massima n. 1)
In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto č speso), l'attivitą del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attivitą processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilitą e, conseguentemente, č ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione, ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimitą il difensore sfornito di procura, poiché rilasciata in modo generico a margine dell'atto di appello e non con scrittura privata autenticata o con atto notarile indicanti gli elementi essenziali del giudizio cui la procura si riferiva). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/03/2017).