(massima n. 1)
Nel giudizio promosso ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, avente per oggetto il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero e un cittadino italiano, il Pubblico ministero riveste la qualitą di litisconsorte necessario, in applicazione dell'art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c., ma č privo della legittimazione a impugnare, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell'osservanza delle leggi di ordine pubblico. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 23/02/2017).