(massima n. 1)
In tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validitą del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attivitą ritenuta opportuna. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/04/2012).