(massima n. 1)
La pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), spetta alla competenza funzionale del presidente dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all'ufficio ma anche alla persona del titolare di questo, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge. (Cassa con rinvio, Trib. Trieste, 12/12/2008).