(massima n. 1)
La nullitā della notifica dell'atto di riassunzione del processo di primo grado che sia stato interrotto, per la quale occorre disporre la rinnovazione della notificazione stessa, comporta, se il destinatario non si č costituito, la nullitā del relativo giudizio, con la conseguenza che il giudice di appello o, in mancanza, quello di legittimitā devono rimettere le parti dinanzi al primo giudice, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/09/2017).